“Il D.L. 83/2012 (A.C. 5312) con l’articolo 45 intende favorire il contratto di rete. Infatti, con i commi 1 e 2 effettua una semplificazione burocratica sulla forma contrattuale (prevedendo che possa essere redatto anche come atto firmato digitalmente) e sulle modalità di iscrizione presso il Registro delle imprese delle eventuali modifiche intervenute. Con il comma 3, si prevede che ai contratti di rete non si applicano le norme sui contratti agrari. Con ’articolo 66 il medesimo decreto-legge rinvia ad uno o più decreti del Ministro degli Affari regionali, del Turismo e dello Sport, la definizione di criteri e modalità di realizzazione di progetti pilota per favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico.”
Art. 45 - Contratto di rete 1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» alle parole «deve indicare» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e' sostituito dal seguente. «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare: » 2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 e' aggiunto infine il seguente periodo. «Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica». 3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
Art. 66 - Reti di impresa 1. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, con uno o piu' decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e modalita' per la realizzazione di progetti pilota. Con i medesimi provvedimenti sono definiti gli interventi oggetto dei contributi, finalizzati alla messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di formazione e riqualificazione del personale, alla promozione integrata sul territorio nazionale ed alla promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attivita' di promozione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, nonche' le modalita' di ripartizione dei predetti contributi, nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. L'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo provvede ai compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di 8 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate allo sviluppo del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Fonte : <a href=“http://www.camera.it/Camera/browse/465?area=20&tema=48&Distretti+produttivi+e+reti+d” onclick=“javascript:_gaq.push([’_trackEvent’,‘outbound-article’,‘http://www.camera.it’]);“impresa” target=“_blank”>Camera dei deputati
Documenti : DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83






12 Commenti
Per opportuna conoscenza, invio il testo dell’articolo 45, modificato dalle Commissioni referenti e approvato alla Camera.
Un saluto
Articolo 45.
(Contratto di rete).
1. Al comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, le parole da: «Ai fini degli adempimenti» fino a: «la genuinità della provenienza;» sono sostituite dalle seguenti: «Se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi:
a) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;
b) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
c) entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.
Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva. La denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L’organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;».
2. Al comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 è aggiunto infine il seguente periodo.
«Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L’ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d’ufficio della modifica se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.».
3. Al contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall’articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
Al comma 1 art. 45 del DL 38/2012 si parla di modello standard tipizzato. Ciò significa che per poter formare una rete di impresa si dovrà attendere che venga emanato lo standard tipizzato? nel frattempo cosa succede se si volesse dar vita a una rete?
Grazie
Il modello standard tipizzato serve per l’utilizzo dlla firma digitale. Credo che trattandosi di un decreto interministeriale i tempi di attuazione potrebbero essere piuttosto lunghi. Come CNA abbiamo sollecitato il Ministero dello Sviluppo economico affinchè si faccia portavoce per un’attuazione in tempi rapidi. Nel frattempo i contratti di rete continueranno ad essere sottoscritti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, come avveniva prima della modifica normativa.
Buongiono, e grazie per gli aggiornamenti. Leggendo la normativa mi chiedevo quali siano gli aspetti del contratto di rete vincenti rispetto, ad esempio, alla costituzione di un raggruppamento di imprese ( RTI o ATI).
Il contratto di rete, come il RTI e l’ATI, è uno strumento che va misurato e valutato in base alle esigenze delle imprese e della realizzazione del progetto di rete. Di solito utilizzo la metafora dell’abbigliamennto che cambia in base alle nostre mete (in montagna, al mare o sulla neve). Se volessimo attribuire una caratteristica specifica al contratto di rete io parlerei di elevata flessibilità rispetto agli altri strumenti. Nel senso che, al di la delle poche disposizioni dettate dalla legge, il contratto di rete puo’ essere costruito su misura. Ovvero, poi decidere di regolamentare l’essenziale, con un legame tra le parti molto soft, oppure puoi regolamente molto di più di quello che viene chiesto dalla legge e creare dei legami, e vincoli tra le parti, molto forti. Si tratta in ogni caso di un contratto che produce obblighi tra le parti e, trattandosi di imprese, sarebbe opportuno, a mio avviso, che fossero regolamente tutte le possibili casistiche relative ai rapporti interni e con i terzi. Ergo la redazione del contratto di rete deve molto attenta e garantista, per le imprese che aderisco e per la fattibilità dell’idea progettuale.
Alcune considerazioni sulle ATI
La CapoGruppo : ATI, Consorzi, Contratti
starweb (il software che serve a depositare il contratto di rete sul registro imprese) prevede solo la possibilità di depositare il contratto autenticato da notaio, in aperta violazione del disposto dell’articolo 45 comma 1 del DL 38/2012. qualche idea di come fare, ora che abbiamo contratti di rete firmati digitalmente e che vorremmo depositare prima possibile? solita rassegnazione all’italiana? grazie per un vostro contributo
Ancora niente dalla Agenzia delle Entrate. Copione all’italiana
Per quanto riguarda la firma digitale manca ancora un decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e Sviluppo Economico. Il decreto dovrebbe definire il modello tipizzato che consente l’iscrizione con la firma digitale. Ma non è tutto, le imprese ancora non possono scegliere di optare per l’acquisizione della soggettività giuridica. Su questo fa molto rumuore il silenzio dell’Agenzia delle Entrate! Nel frattempo Unioncamere prende tempo e comunica alle Camemre di Commercio di eviare la registrazione, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, delle reti con soggettività giuridica. Le associazioni stanno sollecitando da tempo un chiarimento e una posizione formale, da parte dei soggetti istituzionali, senza la quale non è possibile dare risposte certe alle imprese. La legge dispone e la burocrazia offusca, e si continua a brancolare nel buio!
ho depositato lo stesso il contratto di rete al registro imprese di Asti iscrivendolo con la procedura di starweb. la procedura è semplice se non fosse che la seconda videata dei vari passaggi apre una finestra di dialogo nella quale propone le scelte “atto pubblico” o “scrittura privata autenticata” e la data della registrazione del contratto all’agenzia delle entrate (a cura del notaio). Pensare che basterebbe inserire all’interno delle scelte “altra forma” ed il problema sarebbe risolto!! ed in tal modo non servirebbe questo fantomatico “modello tipizzato”. Bisogna insistere presso il ministero per la rapidità di approvazione di questa semplice modifica perchè, come correttamente commentato, la legge agevola ma scivoliamo sulla buccia di banana!!!!!
preciso che, ovviamente, la pratica telematica è in stato di sospensione
Salve a tutti! sapete se ci sono novità sul modello tipizzato per l’invio dei contratti di rete con firma digitale?
Grazie
a presto