Semplificazione burocratica sul contratto di Rete

“Il D.L. 83/2012 (A.C. 5312) con l’articolo 45 intende favorire il con­tratto di rete. Infatti, con i commi 1 e 2 effet­tua una sem­pli­fi­cazione buro­crat­ica sulla forma con­trat­tuale (preve­dendo che possa essere redatto anche come atto fir­mato dig­i­tal­mente) e sulle modal­ità di iscrizione presso il Reg­istro delle imp­rese delle even­tu­ali mod­i­fiche inter­venute. Con il comma 3, si prevede che ai con­tratti di rete non si appli­cano le norme sui con­tratti agrari. Con ’arti­colo 66 il medes­imo decreto-legge rin­via ad uno o più decreti del Min­istro degli Affari region­ali, del Tur­ismo e dello Sport, la definizione di cri­teri e modal­ità di real­iz­zazione di prog­etti pilota per favorire la creazione di reti di impresa e di fil­iera tra le aziende del com­parto tur­is­tico.”

 Art. 45  - Contratto di rete 

 1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» alle  parole
«deve indicare» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n.  33  e'
sostituito dal seguente.
 «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al  comma  4-quater,
il contratto deve essere redatto per atto pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata, ovvero per atto  firmato  digitalmente  a  norma
dell'articolo 25 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  da
ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese  aderenti,
trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese  attraverso
il  modello  standard  tipizzato  con  decreto  del  Ministro   della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare: »
 2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del  10
febbraio 2009, convertito in  legge  n.  33  del  9  aprile  2009  e'
aggiunto infine il seguente periodo.
 «Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e  depositate  per
l'iscrizione, a cura dell'impresa  indicata  nell'atto  modificativo,
presso la sezione del registro delle imprese presso cui  e'  iscritta
la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla
comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al  contratto
di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle  imprese  presso
cui sono iscritte  le  altre  partecipanti,  che  provvederanno  alle
relative annotazioni d'ufficio della modifica».
 3. Al contratto di rete di cui all'articolo  3,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le  disposizioni
di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
Art. 66 - Reti di impresa 

 1. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera
tra le aziende del comparto turistico del territorio  nazionale,  con
uno o piu' decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il  Turismo
e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono definiti criteri e modalita' per la  realizzazione  di  progetti
pilota. Con i medesimi provvedimenti  sono  definiti  gli  interventi
oggetto dei  contributi,  finalizzati  alla  messa  a  sistema  degli
strumenti  informativi  di  amministrazione,   di   gestione   e   di
prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di
formazione  e  riqualificazione  del   personale,   alla   promozione
integrata sul territorio nazionale ed alla  promozione  unitaria  sui
mercati internazionali, in particolare  attraverso  le  attivita'  di
promozione dell'ENIT - Agenzia  Nazionale  del  Turismo,  nonche'  le
modalita' di ripartizione dei predetti contributi, nel  rispetto  dei
limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato  alle
imprese. L'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo provvede  ai  compiti
derivanti dal presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  si
provvede, nel limite di spesa di 8 milioni di euro, nell'ambito delle
risorse  effettivamente  disponibili  sul  bilancio  autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno  2012,  finalizzate
allo sviluppo del turismo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.

Fonte : <a href=“http://www.camera.it/Camera/browse/465?area=20&tema=48&Distretti+produttivi+e+reti+d” onclick=“javascript:_gaq.push([’_trackEvent’,‘outbound-article’,‘http://www.camera.it’]);“impresa” target=“_blank”>Camera dei deputati

Doc­u­menti : DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

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12 Commenti

  1. Antonella Grasso
    Pubblicato il 30/07/2012 alle 14:59 | Permalink

    Per oppor­tuna conoscenza, invio il testo dell’articolo 45, mod­i­fi­cato dalle Com­mis­sioni ref­er­enti e approvato alla Cam­era.
    Un saluto

    Arti­colo 45.
    (Con­tratto di rete).

      1. Al comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 10 feb­braio 2009 n. 5, con­ver­tito con mod­i­fi­cazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, le parole da: «Ai fini degli adem­pi­menti» fino a: «la gen­uinità della prove­nienza;» sono sos­ti­tu­ite dalle seguenti: «Se il con­tratto prevede l’istituzione di un fondo pat­ri­mo­ni­ale comune e di un organo comune des­ti­nato a svol­gere un’attività, anche com­mer­ciale, con i terzi:
       a) la pub­blic­ità di cui al comma 4-quater si intende adem­pi­uta medi­ante l’iscrizione del con­tratto nel reg­istro delle imp­rese del luogo dove ha sede la rete;
       b) al fondo pat­ri­mo­ni­ale comune si appli­cano, in quanto com­pat­i­bili, le dis­po­sizioni di cui agli arti­coli 2614 e 2615, sec­ondo comma, del codice civile; in ogni caso per le obbligazioni con­tratte dall’organo comune in relazione al pro­gramma di rete i terzi pos­sono far valere i loro diritti esclu­si­va­mente sul fondo comune;
       c) entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situ­azione pat­ri­mo­ni­ale osser­vando, in quanto com­pat­i­bili, le dis­po­sizioni rel­a­tive al bilan­cio di eser­cizio della soci­età per azioni e la deposita presso l’ufficio del reg­istro delle imp­rese ove ha sede; si applica, in quanto com­pat­i­bile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.
      Ai fini degli adem­pi­menti pub­blic­i­tari di cui al comma 4-quater, il con­tratto deve essere redatto per atto pub­blico o per scrit­tura pri­vata aut­en­ti­cata, ovvero per atto fir­mato dig­i­tal­mente a norma degli arti­coli 24 o 25 del decreto leg­isla­tivo 7 marzo 2005, n. 82 da cias­cun impren­di­tore o legale rap­p­re­sen­tante delle imp­rese ader­enti, trasmesso ai com­pe­tenti uffici del reg­istro delle imp­rese attra­verso il mod­ello stan­dard tip­iz­zato con decreto del Min­istro della gius­tizia, di con­certo con il Min­istro dell’economia e delle finanze e con il Min­istro dello sviluppo eco­nom­ico e deve indi­care:
       a) il nome, la ditta, la ragione o la denom­i­nazione sociale di ogni parte­ci­pante per orig­i­naria sot­to­scrizione del con­tratto o per ade­sione suc­ces­siva. La denom­i­nazione e la sede della rete, qualora sia pre­vista l’istituzione di un fondo pat­ri­mo­ni­ale comune ai sensi della let­tera c);
       b) l’indicazione degli obi­et­tivi strate­gici di inno­vazione e di innalza­mento della capac­ità com­pet­i­tiva dei parte­ci­panti e le modal­ità con­cor­date con gli stessi per mis­urare l’avanzamento verso tali obi­et­tivi;
       c) la definizione di un pro­gramma di rete, che con­tenga l’enunciazione dei diritti e degli obb­lighi assunti da cias­cun parte­ci­pante; le modal­ità di real­iz­zazione dello scopo comune e, qualora sia pre­vista l’istituzione di un fondo pat­ri­mo­ni­ale comune, la misura e i cri­teri di val­u­tazione dei con­fer­i­menti iniziali e degli even­tu­ali con­tributi suc­ces­sivi che cias­cun parte­ci­pante si obbliga a ver­sare al fondo nonché le regole di ges­tione del fondo medes­imo; se con­sen­tito dal pro­gramma, l’esecuzione del con­fer­i­mento può avvenire anche medi­ante apporto di un pat­ri­mo­nio des­ti­nato, cos­ti­tu­ito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, let­tera a), del codice civile;
       d) la durata del con­tratto, le modal­ità di ade­sione di altri impren­di­tori e, se pat­tuite, le cause facolta­tive di recesso antic­i­pato e le con­dizioni per l’esercizio del rel­a­tivo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole gen­er­ali di legge in mate­ria di sciogli­mento totale o parziale dei con­tratti pluri­lat­er­ali con comu­nione di scopo;
       e) se il con­tratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denom­i­nazione sociale del soggetto prescelto per svol­gere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del con­tratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di ges­tione e di rap­p­re­sen­tanza con­fer­iti a tale soggetto, nonché le regole rel­a­tive alla sua even­tuale sos­ti­tuzione durante la vigenza del con­tratto. L’organo comune agisce in rap­p­re­sen­tanza della rete e, salvo che sia diver­sa­mente dis­posto nel con­tratto, degli impren­di­tori, anche indi­vid­u­ali, parte­ci­panti al con­tratto, nelle pro­ce­dure di pro­gram­mazione negozi­ata con le pub­bliche ammin­is­trazioni, nelle pro­ce­dure iner­enti ad inter­venti di garanzia per l’accesso al cred­ito e in quelle iner­enti allo sviluppo del sis­tema impren­di­to­ri­ale nei pro­cessi di inter­nazion­al­iz­zazione e di inno­vazione pre­visti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di stru­menti di pro­mozione e tutela dei prodotti e marchi di qual­ità o di cui sia adeguata­mente garan­tita la gen­uinità della provenienza;».

    2. Al comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10 feb­braio 2009, con­ver­tito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 è aggiunto infine il seguente peri­odo.
    «Le mod­i­fiche al con­tratto di rete, sono redatte e deposi­tate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indi­cata nell’atto mod­i­fica­tivo, presso la sezione del reg­istro delle imp­rese presso cui è iscritta la stessa impresa. L’ufficio del reg­istro delle imp­rese provvede alla comu­ni­cazione della avvenuta iscrizione delle mod­i­fiche al con­tratto di rete, a tutti gli altri uffici del reg­istro delle imp­rese presso cui sono iscritte le altre parte­ci­panti, che provved­er­anno alle rel­a­tive anno­tazioni d’ufficio della mod­i­fica se è pre­vista la cos­ti­tuzione del fondo comune, la rete può iscriversi, nella sezione ordi­naria del reg­istro delle imp­rese, nella cui cir­co­scrizione è sta­bilita la sua sede; con l’iscrizione nel reg­istro delle imp­rese la rete acquista sogget­tiv­ità giuridica.».

    3. Al con­tratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 feb­braio 2009, n. 5, con­ver­tito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sos­ti­tu­ito dall’articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 mag­gio 2010, n. 78, con­ver­tito, con mod­i­fi­cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si appli­cano le dis­po­sizioni di cui alla legge 3 mag­gio 1982, n. 203.

  2. CLAUDIA
    Pubblicato il 12/09/2012 alle 18:49 | Permalink

    Al comma 1 art. 45 del DL 38/2012 si parla di mod­ello stan­dard tip­iz­zato. Ciò sig­nifica che per poter for­mare una rete di impresa si dovrà atten­dere che venga emanato lo stan­dard tip­iz­zato? nel frat­tempo cosa suc­cede se si volesse dar vita a una rete?
    Grazie

  3. Antonella Grasso
    Pubblicato il 17/09/2012 alle 14:25 | Permalink

    Il mod­ello stan­dard tip­iz­zato serve per l’utilizzo dlla firma dig­i­tale. Credo che trat­tan­dosi di un decreto inter­min­is­te­ri­ale i tempi di attuazione potreb­bero essere piut­tosto lunghi. Come CNA abbi­amo sol­lecitato il Min­is­tero dello Sviluppo eco­nom­ico affinchè si fac­cia por­tav­oce per un’attuazione in tempi rapidi. Nel frat­tempo i con­tratti di rete con­tin­uer­anno ad essere sot­to­scritti per atto pub­blico o per scrit­tura pri­vata aut­en­ti­cata, come avveniva prima della mod­i­fica normativa.

  4. Raffaella Penna
    Pubblicato il 21/11/2012 alle 15:53 | Permalink

    Buon­giono, e gra­zie per gli aggior­na­menti. Leggendo la nor­ma­tiva mi chiedevo quali siano gli aspetti del con­tratto di rete vin­centi rispetto, ad esem­pio, alla cos­ti­tuzione di un rag­grup­pa­mento di imp­rese ( RTI o ATI).

  5. Antonella Grasso
    Pubblicato il 21/11/2012 alle 17:57 | Permalink

    Il con­tratto di rete, come il RTI e l’ATI, è uno stru­mento che va mis­urato e val­u­tato in base alle esi­genze delle imp­rese e della real­iz­zazione del prog­etto di rete. Di solito uti­lizzo la metafora dell’abbigliamennto che cam­bia in base alle nos­tre mete (in mon­tagna, al mare o sulla neve). Se volessimo attribuire una carat­ter­is­tica speci­fica al con­tratto di rete io par­lerei di ele­vata flessibil­ità rispetto agli altri stru­menti. Nel senso che, al di la delle poche dis­po­sizioni det­tate dalla legge, il con­tratto di rete puo’ essere costru­ito su misura. Ovvero, poi decidere di rego­la­mentare l’essenziale, con un legame tra le parti molto soft, oppure puoi rego­la­mente molto di più di quello che viene chiesto dalla legge e creare dei legami, e vin­coli tra le parti, molto forti. Si tratta in ogni caso di un con­tratto che pro­duce obb­lighi tra le parti e, trat­tan­dosi di imp­rese, sarebbe oppor­tuno, a mio avviso, che fos­sero rego­la­mente tutte le pos­si­bili casis­tiche rel­a­tive ai rap­porti interni e con i terzi. Ergo la redazione del con­tratto di rete deve molto attenta e garan­tista, per le imp­rese che aderisco e per la fat­tibil­ità dell’idea progettuale.

  6. Pubblicato il 22/11/2012 alle 08:37 | Permalink

    Alcune con­sid­er­azioni sulle ATI
    La CapoGruppo : ATI, Con­sorzi, Contratti

  7. carlo
    Pubblicato il 02/12/2012 alle 16:45 | Permalink

    star­web (il soft­ware che serve a depositare il con­tratto di rete sul reg­istro imp­rese) prevede solo la pos­si­bil­ità di depositare il con­tratto aut­en­ti­cato da notaio, in aperta vio­lazione del dis­posto dell’articolo 45 comma 1 del DL 38/2012. qualche idea di come fare, ora che abbi­amo con­tratti di rete fir­mati dig­i­tal­mente e che vor­remmo depositare prima pos­si­bile? solita rasseg­nazione all’italiana? gra­zie per un vostro contributo

  8. Antonella Grasso
    Pubblicato il 04/12/2012 alle 10:12 | Permalink

    Per quanto riguarda la firma dig­i­tale manca ancora un decreto del Min­is­tero della Gius­tizia, di con­certo con il Min­is­tero dell’Economia e Sviluppo Eco­nom­ico. Il decreto dovrebbe definire il mod­ello tip­iz­zato che con­sente l’iscrizione con la firma dig­i­tale. Ma non è tutto, le imp­rese ancora non pos­sono scegliere di optare per l’acquisizione della sogget­tiv­ità giuridica. Su questo fa molto rumuore il silen­zio dell’Agenzia delle Entrate! Nel frat­tempo Union­camere prende tempo e comu­nica alle Camemre di Com­mer­cio di eviare la reg­is­trazione, nella sezione ordi­naria del reg­istro delle imp­rese, delle reti con sogget­tiv­ità giuridica. Le asso­ci­azioni stanno sol­lecitando da tempo un chiari­mento e una posizione for­male, da parte dei soggetti isti­tuzion­ali, senza la quale non è pos­si­bile dare risposte certe alle imp­rese. La legge dispone e la buro­crazia offusca, e si con­tinua a bran­co­lare nel buio!

  9. carlo
    Pubblicato il 16/12/2012 alle 18:58 | Permalink

    ho deposi­tato lo stesso il con­tratto di rete al reg­istro imp­rese di Asti iscriven­dolo con la pro­ce­dura di star­web. la pro­ce­dura è sem­plice se non fosse che la sec­onda videata dei vari pas­saggi apre una fines­tra di dial­ogo nella quale pro­pone le scelte “atto pub­blico” o “scrit­tura pri­vata aut­en­ti­cata” e la data della reg­is­trazione del con­tratto all’agenzia delle entrate (a cura del notaio). Pen­sare che basterebbe inserire all’interno delle scelte “altra forma” ed il prob­lema sarebbe risolto!! ed in tal modo non servirebbe questo fan­tomatico “mod­ello tip­iz­zato”. Bisogna insis­tere presso il min­is­tero per la rapid­ità di approvazione di questa sem­plice mod­i­fica per­chè, come cor­ret­ta­mente com­men­tato, la legge agevola ma scivo­liamo sulla buc­cia di banana!!!!!

  10. carlo
    Pubblicato il 16/12/2012 alle 18:59 | Permalink

    pre­ciso che, ovvi­a­mente, la prat­ica telem­at­ica è in stato di sospensione

  11. Pubblicato il 12/03/2013 alle 16:00 | Permalink

    Salve a tutti! sapete se ci sono novità sul mod­ello tip­iz­zato per l’invio dei con­tratti di rete con firma dig­i­tale?
    Gra­zie
    a presto

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