Reti di imprese: proroga al termine per l’asseverazione del programma

L’Agenzia delle Entrate si occupa ancora di Reti di Imp­rese,  nella risoluzione 89/E del 12 Set­tem­bre 2011, con­sen­tendo una ulte­ri­ore pro­roga al rilas­cio dell’asseverazione.

Come chiar­ito con cir­co­lare n. 15/E del 14 aprile 2011, para­grafo 2, è con­sen­tita la fruizione dell’agevolazione prima della real­iz­zazione degli inves­ti­menti, al ricor­rere dei pre­sup­posti pre­visti dalla norma in esame: ade­sione al con­tratto di rete; accan­ton­a­mento e des­ti­nazione dell’utile dell’esercizio; assev­er­azione del pro­gramma di rete.

Con la pre­detta cir­co­lare è stato pre­cisato che tali pre­sup­posti devono sus­sis­tere al momento della fruizione dell’agevolazione, vale a dire, come sta­bilisce l’articolo 42, comma 2-quinquies del decreto legge n. 78 del 2010, al momento del ver­sa­mento del saldo delle imposte sui red­diti dovute per il peri­odo di imposta rel­a­tivo all’esercizio cui si riferiscono gli utili.

Con il medes­imo doc­u­mento di prassi (para­grafo 7) si con­sente : ” Visto che il d.m. del 25 feb­braio 2011, con­cer­nente l’individuazione deireq­ui­siti degli organ­ismi assev­er­a­tori, è stato pub­bli­cato nella Gazzetta Uffi­ciale n. 74 del 31 marzo 2011, tenuto conto dei tempi tec­nici nec­es­sari per cos­ti­tuire gli organ­ismi di assev­er­azione e del fatto che l’articolo 4, comma 3, del d.m. citato dispone il rilas­cio dell’asseverazione entro 30 giorni dalla richi­esta, per il primo anno di appli­cazione dell’agevolazione sarà pos­si­bile ottenere l’asseverazione entro il 30 set­tem­bre 2011, ter­mine di pre­sen­tazione del mod­ello UNICO 2011, in cui deve essere indi­cata l’agevolazione. Inoltre, per il primo anno di appli­cazione dell’agevolazione, fermo restando l’accantonamento degli utili d’esercizio ad apposita ris­erva, sarà con­sen­tito stip­u­lare il con­tratto di rete, eseguire l’iscrizione nel reg­istro delle imp­rese e ottenere l’asseverazione del pro­gramma comune di rete entro il 30 set­tem­bre 2011, ter­mine di pre­sen­tazione del mod­ello UNICO 2011 in cui deve essere indi­cata l’agevolazione. Nel caso descritto, il soggetto inter­es­sato dovrà effet­tuare il ver­sa­mento del saldo delle imposte sui red­diti senza tenere conto del risparmio d’imposta derivante dal regime di sospen­sione, ancorché abbia preno­tato le risorse cor­rispon­denti. Il medes­imo soggetto, una volta inte­grati i pre­sup­posti entro il 30 set­tem­bre 2011 ed evi­den­zi­ata l’agevolazione nel mod­ello UNICO 2011, potrà recu­per­are il ver­sa­mento del saldo “ecce­dente” sec­ondo le modal­ità ordinarie.

Ad inte­grazione di quanto pre­visto al para­grafo 7 della cir­co­lare n. 15/E del 2011, in con­sid­er­azione dei tempi tec­nici nec­es­sari per la val­u­tazione del “pro­gramma comune di rete” da parte degli organ­ismi abil­i­tati, per il primo anno di appli­cazione dell’agevolazione — fermo restando il rispetto di tutti gli altri pre­sup­posti — sarà pos­si­bile usufruire dell’agevolazione, con le modal­ità pre­viste dal citato para­grafo 7, a con­dizione che l’avvenuta assev­er­azione venga comu­ni­cata all’organo comune per l’esecuzione del con­tratto della rete ovvero al rap­p­re­sen­tante della rete risul­tante dalla stip­ula dello stesso con­tratto entro il 31 dicem­bre 2011.

Quindi  le imp­rese facenti parte del Con­r­ratto di Rete  potranno avvalersi del regime di sospen­sione d’imposta anche nel caso in cui l’asseverazione del “pro­gramma di rete” arrivi dopo il 30 set­tem­bre 2011.

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