L’Agenzia delle Entrate si occupa ancora di Reti di Imprese, nella risoluzione 89/E del 12 Settembre 2011, consentendo una ulteriore proroga al rilascio dell’asseverazione.
Come chiarito con circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, paragrafo 2, è consentita la fruizione dell’agevolazione prima della realizzazione degli investimenti, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma in esame: adesione al contratto di rete; accantonamento e destinazione dell’utile dell’esercizio; asseverazione del programma di rete.
Con la predetta circolare è stato precisato che tali presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, vale a dire, come stabilisce l’articolo 42, comma 2-quinquies del decreto legge n. 78 del 2010, al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili.
Con il medesimo documento di prassi (paragrafo 7) si consente : ” Visto che il d.m. del 25 febbraio 2011, concernente l’individuazione deirequisiti degli organismi asseveratori, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per costituire gli organismi di asseverazione e del fatto che l’articolo 4, comma 3, del d.m. citato dispone il rilascio dell’asseverazione entro 30 giorni dalla richiesta, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione sarà possibile ottenere l’asseverazione entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello UNICO 2011, in cui deve essere indicata l’agevolazione. Inoltre, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, fermo restando l’accantonamento degli utili d’esercizio ad apposita riserva, sarà consentito stipulare il contratto di rete, eseguire l’iscrizione nel registro delle imprese e ottenere l’asseverazione del programma comune di rete entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello UNICO 2011 in cui deve essere indicata l’agevolazione. Nel caso descritto, il soggetto interessato dovrà effettuare il versamento del saldo delle imposte sui redditi senza tenere conto del risparmio d’imposta derivante dal regime di sospensione, ancorché abbia prenotato le risorse corrispondenti. Il medesimo soggetto, una volta integrati i presupposti entro il 30 settembre 2011 ed evidenziata l’agevolazione nel modello UNICO 2011, potrà recuperare il versamento del saldo “eccedente” secondo le modalità ordinarie.
Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 7 della circolare n. 15/E del 2011, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la valutazione del “programma comune di rete” da parte degli organismi abilitati, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione — fermo restando il rispetto di tutti gli altri presupposti — sarà possibile usufruire dell’agevolazione, con le modalità previste dal citato paragrafo 7, a condizione che l’avvenuta asseverazione venga comunicata all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto entro il 31 dicembre 2011.
Quindi le imprese facenti parte del Conrratto di Rete potranno avvalersi del regime di sospensione d’imposta anche nel caso in cui l’asseverazione del “programma di rete” arrivi dopo il 30 settembre 2011.





