E’ la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica.
Le modifiche quivi riportate hanno vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione, quindi dal 31 Luglio 2010.
L’articolo che concerne le Reti di Imprese è l’art 42 : le modifiche sono sostanziali rispetto al decreto legge, di cui abbiamo parlato (vedi) .
Prima di tutto viene soppresso il comma 1. Sul comma 1 si basava il comma 2, che quindi viene modicato e relazionato ai commi successivi :
“2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Dopo il comma 2 sono quindi aggiunti i commi 2-bis e 2-tris che riscrivono rispettivamente i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalita’ di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonche’ le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento puo’ avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonche’ all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita’ o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita’ della provenienza;
In queste modifiche leggiamo quindi una maggiore attenzione agli scopi imprenditoriali che sono alla base della creazione del contratto di rete. Rimane in vigore l’obbligo di presentare un Programma di Rete. Si confermano i modi di redazione del contratto ma si introduce l’obbligo di indicare per ogni azienda partecipante la descrizione degli obbiettivi strategici di innovazione che si aspetta nella sottoscrizione dell’accordo nonchè i metodi (indicatori) con cui intende misurare tali miglioramenti. L’istituzione di un fondo comune non è più obbligatoria : nel caso fosse istituito vanno indicate le quote versate alla stipula da ogni azienda, le quote che saranno versate successivamente e i metodi di gestione del fondo medesimo. Maggiore attenzione viene riportata alla ipotesi di recesso dal contratto. Anche l’organo comune non è più obbligatorio. Se esso viene definito, deve esserne indicata la Ragione Sociale (è un delle ditte che partecipano la Contratto), i suoi poteri e le regole con cui viene sostituito. Vanno anche definite le regole con cui i partecipanti prendono le decisioni comuni quando queste non spettino all’organo di rappresentanza e le regole con cui modificare il programma di rete.
La 4-quater non porta modifiche di rilievo se non definire la data di decorrenza del Contratto : quando tutte le aziende ne hanno fatto iscrizione nel registro delle imprese.
Vengono infine aggiunti i seguenti commi che caratterizzano la parte fiscale del Contratto di Rete:
“2-quater. Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva e’ utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete. L’asseverazione e’ rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non puo’, comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
Viene introdotta una detassazione “temporanea” (fino al 31.12.2012) degli utili che l’imprenditore destina agli investimenti previsti da un programma inserito in un contratto di rete stipulato con altre aziende del settore. L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può superare il limite di 1 milione di euro per ogni impresa, fermo restando il limite complessivo previsto per ciascun anno (20 milioni per il 2011, 14 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013).
In particolare, per fruire dell’agevolazione fiscale il contratto di rete deve istituire un fondo patrimoniale comune a cui destinare le quote di utili; in alternativa, il conferimento può essere effettuato in un patrimonio destinato ex art. 2447-bis c.c.
- .… preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto…
- …L’asseverazione e’ rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto…
- … L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non puo’, comunque, superare il limite di euro 1.000.000 …
- …Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.….… e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.…
- …L’agevolazione di cui al comma 2-quater puo’ essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte…
- .…Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.…
- …L’agevolazione di cui al comma 2-quater e’ subordinata all’autorizzazione della Commissione europea…
Riferimenti









4 Commenti
Premesso che l’art. 42 del dl 78/2010 stabilisce che per fruire delle agevolazioni il contratto di rete deve essere vagliato-asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto CHIEDO (in via esemplificativa)
1) chi potrebbero essere questi organismi ?
2) quali requisiti dovrebbero avere questi organismi?
RIPETO: anche in via esemplifiativa
grazie
Ho un quesito da porvi
La rete di imprese regolarmente costituita con atto pubblico — contratto di rete — a sensi dell’art. 42 Legge n.122
del 30-07-2010, depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese delle CCIAA di competenza di ogni società
partecipe, può avere una sua distinta partita iva?
A quali condizioni?
Nota bene: per Confindustria é possibile.
Buonasera,
la domanda ci è stata fatta spesso, ma il suo quesito introduce una particolarità : Confindustria conosce la riposta… ma vogliono tenersi il segreto!
Battute a parte, avrà letto la legge quindi le sue conclusioni saranno in linea con le nostre : il contratto di rete non ha una sua partita iva.
Nella pratica i contratti di Rete (ad oggi 18) registrati in italia sono “delle note” aggiunte alla visura sul registro imprese per ogni singolo nodo.
Posso ipotizzare a questo punto una soluzioni da parte di Confindusria quando dice che “può avere una sua partita Iva” :
Si riferisce al fatto che nella legge si dice “e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o piu’ parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune”. Quindi se si elegge una impresa capogruppo questa ha una partita IVA e quindi attraverso questa si muoverà la Rete. Tutto come in una ATI . Veda a tal proposito link
Chiudo con un ultima ipotesi. Storicamente credo che Confindustria abbia avuto un ruolo determinante nel far prendere coscienza le varie camere di commercio sulla registrazione operativa del contratto di rete quando ancora non vi erano, come del resto anche ora, i decreti attuativi. I primi 2 contratti di rete sono stati iscritti a bologna a distanza di un giorno l’uno dall’altro link. Il primo, è stato voluto da confindustria. Noi abbiamo lavorato per il secondo e quando siamo arrivati in camera di commercio,il personale sapeva già come procedere. Confindustria, io penso, aveva operato per riempire una lacuna.Le altre camere di commercio hanno fatto seguito, definendo in pratica uno standard defacto. Speriamo che Confindustria continui cosi, riempiendo con le sue iniziative le lacune di una legge,a mio avviso, inadeguata.
Mi faccia sapere se ha qualche risposta concreta da Confindustria.
la sua risposta é perfettamente in linea con il mio pensiero, atteso che la disciplina iva
non é in grado, di per se, di darci una risposta senza contraddizione; risposta, quindi,
che non può che essere di negazione soggettiva.