LEGGE 30 luglio 2010, n. 122

E’ la con­ver­sione in legge, con mod­i­fi­cazioni, del decreto-legge 31 mag­gio 2010, n. 78, recante mis­ure urgenti in mate­ria di sta­bi­liz­zazione finanziaria e di com­pet­i­tivita’ eco­nom­ica.
Le mod­i­fiche quivi ripor­tate hanno vig­ore dal giorno suc­ces­sivo alla data di pub­bli­cazione, quindi dal 31 Luglio 2010.
L’articolo che con­cerne le Reti di Imp­rese è l’art 42 : le mod­i­fiche sono sostanziali rispetto al decreto legge, di cui abbi­amo par­lato (vedi) .

Prima di tutto viene sop­presso il comma 1. Sul comma 1 si basava il comma 2, che quindi viene mod­i­cato  e relazion­ato ai commi successivi :

“2. Alle imp­rese apparte­nenti ad una delle reti di imp­rese riconosciute ai sensi dei commi suc­ces­sivi com­petono van­taggi fis­cali, ammin­is­tra­tivi e finanziari, nonché la pos­si­bil­ità di stip­u­lare con­ven­zioni con l’A.B.I. nei ter­mini defin­iti con decreto del Min­istro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quar­antac­inque giorni dalla data di entrata in vig­ore del pre­sente decreto.”

Dopo il comma 2 sono quindi aggiunti i commi 2-bis e 2-tris che riscrivono rispet­ti­va­mente i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 feb­braio 2009, n. 5, con­ver­tito, con mod­i­fi­cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

“2-bis. Il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 10 feb­braio 2009, n. 5, con­ver­tito, con mod­i­fi­cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e’ sos­ti­tu­ito dal seguente:
“4-ter. Con il con­tratto di rete piu’ impren­di­tori perseguono lo scopo di accrescere, indi­vid­ual­mente e col­let­ti­va­mente, la pro­pria capacita’ inno­v­a­tiva e la pro­pria com­pet­i­tivita’ sul mer­cato e a tal fine si obbligano, sulla base di un pro­gramma comune di rete, a col­lab­o­rare in forme e in ambiti pre­de­ter­mi­nati atti­nenti all’esercizio delle pro­prie imp­rese ovvero a scam­biarsi infor­mazioni o prestazioni di natura indus­tri­ale, com­mer­ciale, tec­nica o tec­no­log­ica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu’ attivita’ rien­tranti nell’oggetto della pro­pria impresa. Il con­tratto puo’ anche prevedere l’istituzione di un fondo pat­ri­mo­ni­ale comune e la nom­ina di un organo comune incar­i­cato di gestire, in nome e per conto dei parte­ci­panti, l’esecuzione del con­tratto o di sin­gole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adem­pi­menti pub­blic­i­tari di cui al comma 4-quater, il con­tratto deve essere redatto per atto pub­blico o per scrit­tura pri­vata aut­en­ti­cata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denom­i­nazione sociale di ogni parte­ci­pante per orig­i­naria sot­to­scrizione del con­tratto o per ade­sione successiva;
b) l’indicazione degli obi­et­tivi strate­gici di inno­vazione e di innalza­mento della capacita’ com­pet­i­tiva dei parte­ci­panti e le modalita’ con­cor­date tra gli stessi per mis­urare l’avanzamento verso tali obi­et­tivi;
c) la definizione di un pro­gramma di rete, che con­tenga l’enunciazione dei diritti e degli obb­lighi assunti da cias­cun parte­ci­pante, le modalita’ di real­iz­zazione dello scopo comune e, qualora sia pre­vista l’istituzione di un fondo pat­ri­mo­ni­ale comune, la misura e i cri­teri di val­u­tazione dei con­fer­i­menti iniziali e degli even­tu­ali con­tributi suc­ces­sivi che cias­cun parte­ci­pante si obbliga a ver­sare al fondo nonche’ le regole di ges­tione del fondo medes­imo; se con­sen­tito dal pro­gramma, l’esecuzione del con­fer­i­mento puo’ avvenire anche medi­ante apporto di un pat­ri­mo­nio des­ti­nato cos­ti­tu­ito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, let­tera a), del codice civile. Al fondo pat­ri­mo­ni­ale comune cos­ti­tu­ito ai sensi della pre­sente let­tera si appli­cano, in quanto com­pat­i­bili, le dis­po­sizioni di cui agli arti­coli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del con­tratto, le modalita’ di ade­sione di altri impren­di­tori e, se pat­tuite, le cause facolta­tive di recesso antic­i­pato e le con­dizioni per l’esercizio del rel­a­tivo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole gen­er­ali di legge in mate­ria di sciogli­mento totale o parziale dei con­tratti pluri­lat­er­ali con comu­nione di scopo;
e) se il con­tratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denom­i­nazione sociale del soggetto prescelto per svol­gere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del con­tratto o di una o piu’ parti o fasi di esso, i poteri di ges­tione e di rap­p­re­sen­tanza con­fer­iti a tale soggetto come man­datario comune nonche’ le regole rel­a­tive alla sua even­tuale sos­ti­tuzione durante la vigenza del con­tratto. Salvo che sia diver­sa­mente dis­posto nel con­tratto, l’organo comune agisce in rap­p­re­sen­tanza degli impren­di­tori, anche indi­vid­u­ali, parte­ci­panti al con­tratto, nelle pro­ce­dure di pro­gram­mazione negozi­ata con le pub­bliche ammin­is­trazioni, nelle pro­ce­dure iner­enti ad inter­venti di garanzia per l’accesso al cred­ito e in quelle iner­enti allo sviluppo del
sis­tema impren­di­to­ri­ale nei pro­cessi di inter­nazion­al­iz­zazione e di inno­vazione pre­visti dall’ordinamento nonche’ all’utilizzazione di stru­menti di pro­mozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita’ o di cui sia adeguata­mente garan­tita la gen­uinita’ della provenienza;
f) le regole per l’assunzione delle deci­sioni dei parte­ci­panti su ogni mate­ria o aspetto di inter­esse comune che non rien­tri, quando e’ stato isti­tu­ito un organo comune, nei poteri di ges­tione con­fer­iti a tale organo, nonche’, se il con­tratto prevede la mod­i­fi­ca­bilita’ a mag­gio­ranza del pro­gramma di rete, le regole rel­a­tive alle modalita’ di assun­zione delle deci­sioni di mod­i­fica del pro­gramma medesimo”.
 
 

 


In queste mod­i­fiche leg­giamo quindi una mag­giore atten­zione agli scopi impren­di­to­ri­ali che sono alla base della creazione del con­tratto di rete. Rimane in vig­ore l’obbligo di pre­sentare un Pro­gramma di Rete. Si con­fer­mano i modi di redazione del con­tratto ma si intro­duce l’obbligo di indi­care per ogni azienda parte­ci­pante la descrizione degli obbi­et­tivi strate­gici di inno­vazione che si aspetta nella sot­to­scrizione dell’accordo nonchè i metodi (indi­ca­tori) con cui intende mis­urare tali miglio­ra­menti. L’istituzione di un fondo comune non è più obbli­ga­to­ria : nel caso fosse isti­tu­ito vanno indi­cate le quote ver­sate alla stip­ula da ogni azienda, le quote che saranno ver­sate suc­ces­si­va­mente e i metodi di ges­tione del fondo medes­imo. Mag­giore atten­zione viene ripor­tata alla ipotesi di recesso dal con­tratto. Anche l’organo comune non è più obbli­ga­to­rio. Se esso viene definito, deve esserne indi­cata la Ragione Sociale (è un delle ditte che parte­ci­pano la Con­tratto), i suoi poteri e le regole con cui viene sos­ti­tu­ito. Vanno anche def­i­nite le regole con cui i parte­ci­panti pren­dono le deci­sioni comuni quando queste non spet­tino all’organo di rap­p­re­sen­tanza e le regole con cui mod­i­fi­care il pro­gramma di rete.


“2-ter. Il comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 feb­braio 2009, n. 5, con­ver­tito, con mod­i­fi­cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e’ sos­ti­tu­ito dal seguente:
“4-quater. Il con­tratto di rete e’ soggetto a iscrizione nella sezione del reg­istro delle imp­rese presso cui e’ iscritto cias­cun parte­ci­pante e l’efficacia del con­tratto inizia a decor­rere da quando e’ stata ese­guita l’ultima delle iscrizioni pre­scritte a carico di tutti col­oro che ne sono stati sot­to­scrit­tori originari”.

La 4-quater non porta mod­i­fiche di rilievo se non definire la data di decor­renza del Con­tratto : quando tutte le aziende ne hanno fatto iscrizione nel reg­istro delle imprese.

Ven­gono infine aggiunti i seguenti commi che carat­ter­iz­zano la parte fis­cale del Con­tratto di Rete:


“2-quater. Fino al peri­odo d’imposta in corso al 31 dicem­bre 2012, una quota degli utili dell’esercizio des­ti­nati dalle imp­rese che sot­to­scrivono o aderiscono a un con­tratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 feb­braio 2009, n. 5, con­ver­tito, con mod­i­fi­cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e suc­ces­sive mod­i­fi­cazioni, al fondo pat­ri­mo­ni­ale comune o al pat­ri­mo­nio des­ti­nato all’affare per real­iz­zare entro l’esercizio suc­ces­sivo gli inves­ti­menti pre­visti dal pro­gramma comune di rete, pre­ven­ti­va­mente assev­er­ato da organ­ismi espres­sione dell’associazionismo impren­di­to­ri­ale muniti dei req­ui­siti pre­visti con decreto del Min­istro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sus­sidiaria, da organ­ismi pub­blici indi­vid­uati con il medes­imo decreto, se accan­to­nati ad apposita ris­erva, con­cor­rono alla for­mazione del red­dito nell’esercizio in cui la ris­erva e’ uti­liz­zata per scopi diversi dalla cop­er­tura di perdite di eser­cizio ovvero in cui viene meno l’adesione al con­tratto di rete. L’asseverazione e’ rilas­ci­ata pre­vio riscon­tro della sus­sis­tenza nel caso speci­fico degli ele­menti pro­pri del con­tratto di rete e dei rel­a­tivi req­ui­siti di parte­ci­pazione in capo alle imp­rese che lo hanno sot­to­scritto. L’Agenzia delle entrate, avval­en­dosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Pres­i­dente della Repub­blica 29 set­tem­bre 1973, n. 600, vig­ila sui con­tratti di rete e sulla real­iz­zazione degli inves­ti­menti che hanno dato accesso all’agevolazione, revo­cando i ben­efici indeb­ita­mente fruiti. L’importo che non con­corre alla for­mazione del red­dito d’impresa non puo’, comunque, super­are il lim­ite di euro 1.000.000. Gli utili des­ti­nati al fondo pat­ri­mo­ni­ale comune o al pat­ri­mo­nio des­ti­nato all’affare trovano espres­sione in bilan­cio in una cor­rispon­dente ris­erva, di cui viene data infor­mazione in nota inte­gra­tiva, e sono vin­co­lati alla real­iz­zazione degli inves­ti­menti pre­visti dal pro­gramma comune di rete.
2-quinquies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater puo’ essere fruita, nel lim­ite com­p­lessivo di 20 mil­ioni di euro per l’anno 2011 e di 14 mil­ioni di euro per cias­cuno degli anni 2012 e 2013, esclu­si­va­mente in sede di ver­sa­mento del saldo delle imposte sui red­diti dovute per il peri­odo di imposta rel­a­tivo all’esercizio cui si riferiscono gli utili des­ti­nati al fondo pat­ri­mo­ni­ale comune o al pat­ri­mo­nio des­ti­nato all’affare; per il peri­odo di imposta suc­ces­sivo l’acconto delle imposte dirette e’ cal­co­lato assumendo come imposta del peri­odo prece­dente quella che si sarebbe appli­cata in assenza delle dis­po­sizioni di cui al comma 2-quater. All’onere derivante dal pre­sente comma si provvede quanto a 2 mil­ioni di euro per l’anno 2011 medi­ante uti­lizzo di quota delle mag­giori entrate derivanti dall’articolo 32, quanto a 18 mil­ioni di euro per l’anno 2011 e a 14 mil­ioni di euro per l’anno 2013 medi­ante uti­lizzo di quota delle mag­giori entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 mil­ioni di euro per l’anno 2012 medi­ante cor­rispon­dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem­bre 2004, n. 282, con­ver­tito, con mod­i­fi­cazioni, dalla legge 27 dicem­bre 2004, n. 307.
2-sexies. Con provved­i­mento del diret­tore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vig­ore della legge di con­ver­sione del pre­sente decreto, sono sta­bil­iti cri­teri e modalita’ di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assi­cu­rare il rispetto del lim­ite com­p­lessivo pre­visto dal comma 2-quinquies.
2-septies. L’agevolazione di cui al comma 2-quater e’ sub­or­di­nata all’autorizzazione della Com­mis­sione euro­pea, con le pro­ce­dure pre­viste dall’articolo 108, para­grafo 3, del Trat­tato sul fun­zion­a­mento dell’Unione europea”.
 
 
 
 

 


Viene  introdotta una detas­sazione “tem­po­ranea” (fino al 31.12.2012) degli utili che l’imprenditore des­tina agli inves­ti­menti pre­visti da un pro­gramma inser­ito in un con­tratto di rete stip­u­lato con altre aziende del set­tore. L’importo che non con­corre alla for­mazione del red­dito d’impresa non può super­are il lim­ite di 1 mil­ione di euro per ogni impresa, fermo restando il lim­ite com­p­lessivo pre­visto per cias­cun anno (20 mil­ioni per il 2011, 14 mil­ioni per cias­cuno degli anni 2012 e 2013).
In par­ti­co­lare, per fruire dell’agevolazione fis­cale il con­tratto di rete deve isti­tuire un fondo pat­ri­mo­ni­ale comune a cui des­tinare le quote di utili; in alter­na­tiva, il con­fer­i­mento può essere effet­tuato in un pat­ri­mo­nio des­ti­nato ex art. 2447-bis c.c.
 

Il leg­is­la­tore intro­duce qui una serie di vin­coli e di restrizioni che a mio parere infi­ciano tutta la normativa :
  • .… pre­ven­ti­va­mente assev­er­ato da organ­ismi espres­sione dell’associazionismo impren­di­to­ri­ale muniti dei req­ui­siti pre­visti con decreto del Min­istro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sus­sidiaria, da organ­ismi pub­blici indi­vid­uati con il medes­imo decreto…
  • …L’asseverazione e’ rilas­ci­ata pre­vio riscon­tro della sus­sis­tenza nel caso speci­fico degli ele­menti pro­pri del con­tratto di rete e dei rel­a­tivi req­ui­siti di parte­ci­pazione in capo alle imp­rese che lo hanno sottoscritto…
  • … L’importo che non con­corre alla for­mazione del red­dito d’impresa non puo’, comunque, super­are il lim­ite di euro 1.000.000 …
  • …Gli utili des­ti­nati al fondo pat­ri­mo­ni­ale comune o al pat­ri­mo­nio des­ti­nato all’affare.….… e sono vin­co­lati alla real­iz­zazione degli inves­ti­menti pre­visti dal pro­gramma comune di rete.…
  • …L’agevolazione di cui al comma 2-quater puo’ essere fruita, nel lim­ite com­p­lessivo di 20 mil­ioni di euro per l’anno 2011 e di 14 mil­ioni di euro per cias­cuno degli anni 2012 e 2013, esclu­si­va­mente in sede di ver­sa­mento del saldo delle imposte…
  • .…Con provved­i­mento del diret­tore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vig­ore della legge di con­ver­sione del pre­sente decreto.…
  • …L’agevolazione di cui al comma 2-quater e’ sub­or­di­nata all’autorizzazione della Com­mis­sione europea…

 


Rifer­i­menti

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4 Commenti

  1. bobi
    Pubblicato 31/08/2010 alle 15:47 | Link Permanente

    Pre­messo che l’art. 42 del dl 78/2010 sta­bilisce che per fruire delle agevolazioni il con­tratto di rete deve essere vagliato-asseverato da organ­ismi espres­sione dell’associazionismo impren­di­to­ri­ale muniti dei req­ui­siti pre­visti con decreto CHIEDO (in via esem­pli­fica­tiva)
    1) chi potreb­bero essere questi organ­ismi ?
    2) quali req­ui­siti dovreb­bero avere questi organismi?

    RIPETO: anche in via esem­pli­fia­tiva
    grazie

  2. gp
    Pubblicato 23/09/2010 alle 17:21 | Link Permanente

    Ho un que­sito da porvi
    La rete di imp­rese rego­lar­mente cos­ti­tuita con atto pub­blico — con­tratto di rete — a sensi dell’art. 42 Legge n.122
    del 30-07-2010, deposi­tato per l’iscrizione nel reg­istro delle imp­rese delle CCIAA di com­pe­tenza di ogni soci­età
    partecipe, può avere una sua dis­tinta par­tita iva?
    A quali con­dizioni?
    Nota bene: per Con­find­us­tria é possibile.

    • Pubblicato 23/09/2010 alle 17:55 | Link Permanente

      Buonasera,
      la domanda ci è stata fatta spesso, ma il suo que­sito intro­duce una par­ti­co­lar­ità : Con­find­us­tria conosce la riposta… ma vogliono ten­ersi il seg­reto!
      Bat­tute a parte, avrà letto la legge quindi le sue con­clu­sioni saranno in linea con le nos­tre : il con­tratto di rete non ha una sua par­tita iva.
      Nella prat­ica i con­tratti di Rete (ad oggi 18) reg­is­trati in italia sono “delle note” aggiunte alla visura sul reg­istro imp­rese per ogni sin­golo nodo.
      Posso ipo­tiz­zare a questo punto una soluzioni da parte di Con­find­us­ria quando dice che “può avere una sua par­tita Iva” :
      Si riferisce al fatto che nella legge si dice “e) se il con­tratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denom­i­nazione sociale del soggetto prescelto per svol­gere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del con­tratto o di una o piu’ parti o fasi di esso, i poteri di ges­tione e di rap­p­re­sen­tanza con­fer­iti a tale soggetto come man­datario comune”. Quindi se si elegge una impresa capogruppo questa ha una par­tita IVA e quindi attra­verso questa si muoverà la Rete. Tutto come in una ATI . Veda a tal propos­ito link

      Chi­udo con un ultima ipotesi. Stori­ca­mente credo che Con­find­us­tria abbia avuto un ruolo deter­mi­nante nel far pren­dere coscienza le varie camere di com­mer­cio sulla reg­is­trazione oper­a­tiva del con­tratto di rete quando ancora non vi erano, come del resto anche ora, i decreti attua­tivi. I primi 2 con­tratti di rete sono stati iscritti a bologna a dis­tanza di un giorno l’uno dall’altro link. Il primo, è stato voluto da con­find­us­tria. Noi abbi­amo lavo­rato per il sec­ondo e quando siamo arrivati in cam­era di commercio,il per­son­ale sapeva già come pro­cedere. Con­find­us­tria, io penso, aveva oper­ato per riem­pire una lacuna.Le altre camere di com­mer­cio hanno fatto seguito, definendo in prat­ica uno stan­dard defacto. Spe­ri­amo che Con­find­us­tria con­tinui cosi, riem­pi­endo con le sue inizia­tive le lacune di una legge,a mio avviso, inadeguata.

      Mi fac­cia sapere se ha qualche risposta conc­reta da Confindustria.

      • gp
        Pubblicato 23/09/2010 alle 18:21 | Link Permanente

        la sua risposta é per­fet­ta­mente in linea con il mio pen­siero, atteso che la dis­ci­plina iva
        non é in grado, di per se, di darci una risposta senza con­trad­dizione; risposta, quindi,
        che non può che essere di negazione soggettiva.

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