Fino a ieri uno dei modi più utilizzati per “fare Rete” era costituire un ATI (Associazione Temporanea di Imprese). l’ATI è una forma di aggregazione che può essere costituita sia da imprese, sia da liberi professionisti, sia da Enti pubblici o privati. Con l’ATI si crea un mandato ad una delle aziende (parti) costituenti da parte delle altre per essere il rappresentante rispetto ai clienti, ai fornitori, alle istituzioni. L’ATI non è dotata di personalità giuridica e fiscale.
In merito ai rapporti che si creano tra le aziende di una rete, l’ATI, per sua natura, ha sempre presentato una limitazione : una delle aziende, la capogruppo, pur mantenendo la propria individualità si erge sulle altre. Acquista un ruolo predominante perchè diventa l’interfaccia verso il mondo esterno. Naturalmente questo ruolo non accresce solo il valore della azienda ma ne determina anche nuovi obblighi.
Per fare un esempio concreto uno dei problemi che portano a tali squilibri è banale : in tutte le anagrafiche dei clienti della Rete compare solo la partita IVA della capogruppo. I nodi “scompaiono” di fronte ai clienti e questa è una delle caratteristiche “volute” di una Rete Verticale. In questo caso però si registra una disparita : gli altri nodi di Rete non hanno alcun diritto sulla capogruppo. Tutti mantengono, altra caratteristica delle Rete, la propria individualità. Il carattere temporaneo dell’ATI accresce le possibilità di creare grosse disuguaglianze.
Con la legge 122 del 30 Luglio 2010 è stato introdotto nel “Contratto di Rete” la stessa idea che caratterizza le ATI : “..se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o piu’ parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonche’ le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonche’ all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita’ o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita’ della provenienza”
Con il Contratto di Rete si potrebbero creare ad oggi, le stesse disuguaglianze dell’ATI con l’unica differenza che la capogruppo potrebbe essere nel tempo sostituita da un altro nodo. Rimanendo nel nostro esempio, costringereste i vostri clienti, fornitori ed esterni a modificare tutte le loro anagrafiche ?
Una delle alternative a queste configurazioni è la costituzione di un Consorzio. E’ una aggregazione di sole imprese nel numero minimo di 2 (aggregando 5 PMI si possono accedere ad agevolazioni fiscali). Il Consorzio può operare anche verso non soci; è dotato di partita Iva e di autonomia patrimoniale. Non ha personalità giuridica . Lo Statuto Sociale contiene i diritti e gli obblighi dei soci; le modalità di adesione e di recesso; il sistema di governo e la sua disciplina, ecc. Il Consorzio diventa la capogruppo : questa associazione sembra quindi garantire maggiore uguaglianza di diritti e doveri ai nodi. Parallelamente il Consorzio gode di simili diritti di agevolazione fiscale dei Contratti di Rete anche se in questi ultimi non esiste l’obbligo di avere almeno 5 aziende.
Se vogliamo invece attenerci alle disposizioni del legislatore che ci dice “per fare Rete dovete usare il Contratto di Rete”, o se siamo meno di 5 aziende possiamo creare Rete costituendo una nuova azienda con la partecipazione di tutti nodi nel capitale sociale. I nodi avrebbero gli stessi diritti e doveri ‚ regolati da partecipazione e statuti, sul nuovo soggetto. La nuova azienda diviene la CapoGruppo nel Contratto di Rete.









10 Commenti
Buongiorno,
mi chiedevo
1. se siete a conoscenza di reti già in essere anche da contattare epr testimonianze; 2. se ci sono vantaggi fiscali e se sì di che tipo/entità.
grazie molte
Reti esistenti : veda http://www.retidiimprese.it/links/ (esempi)
Vantaggi fiscali : legga http://www.retidiimprese.it/2010/08/legge-30-luglio-2010-n-122/ In effetti siamo ancora in termini di decreto non esiste una attuazione da parte dell’agenzia dell’entrate e men che meno dalla comunità europea.
Salve e grazie per le informazioni.
Scorrendo le aziende riportate nel link come esempi di reti esistenti mi è sorto un dubbio: le reti segnalate sono in linea con quanto prevede la L. 33/2009? Hanno cioè stipulato un “Contratto di Rete”?
tks
No, o almeno, non tutte ad oggi.
Negli esempi citati compaiono solo pochissime reti “nuove”. Tutte le altre esistono da tempi non sospetti: quando ancora non era in auge “il Contratto di Rete”.
Ribadiamo che “La Rete” è un modo di lavorare insieme. Il Contratto di Rete è invece solo uno strumento per darle concretezza; uno strumento peraltro ancora insufficiente, a mio parere. Una Rete esiste anche senza un contratto così come.…le coppie di fatto.
Buonasera,
mi chiedevo il consorzio a che tipologia di rete( in base alle varie classificazioni esistenti) si può collegare?In special modo un consorzio frutticolo come può essere il consorzio Melinda.
Vi ringrazio.
Salve a tutti. Mi rivolgo a voi esperti per chiarire alcuni aspetti legali del contratto di rete.
1) Quali sono le conseguenze del vuoto giuridico della rete? (Leggi che regolano la risoluzione del debito verso terzi per esempio esistono già, quindi quali sono i limiti della rete in mancanza della personalità giuridica? Per interderci, quali sono le cose che la rete non può fare)
2) Di che cosa è priva la rete, in mancanza della partitia IVA? (So al riguardo che la rete può disporre di un codice fiscale ma rimane un non-soggetto tributartio. Che significa?)
3) la legge vigente sull’abuso di dipendenza economica non può essere applicata alle reti?
4) Le altre clausole non sono state di proposito lasciate alla libera contrattazione fra le parti?
5) Quali sono le maggiori differenze (immagino quindi relative a vantaggi fiscali o ad aspetti legali, oltre che al “purpose” economico) tra le forme esistenti di aggregazione?
In conclusione, secondo voi, quali di questi sono veri limiti del contratto di rete? Ve ne sono altri?
Salve a tutti, mi sono imbattuta qui per caso, perchè da giorni mi assilla un dubbio, nel caso di Ati (al 50%) tra due imprese A e B queste imprese hanno vinto un appalto pubblico, la società A fa una fattura temporanea al Comune quando quest’ultimo eroga il denaro la società emette fattura.
Voi direte il problema dove sta? Il problema è che la società A vuole dalla società B la parte spettante di iva prima che il Comune paghi il servizio prestato!!! E’ possibile? C’è un decreto che disciplina ciò?
Confido in una risposta!!!
Grazie!!!
Ciao, la società A doveva gestire tutto con l’iva in sospensione.. cosa vuol dire, che chi emette fatture verso enti pubblici è come se liquidasse l’iva “per cassa” ovvero è tenuta a versarla il 16 del mese successivo all’incasso da parte del comune. Altrimenti, per lavori grossi, le società come quella che descrivi (la A) rimarrebbero soffocate. Se la società A chiede al suo commercialista di sicuro gli fanno applicare l’iva in sospensione
Buongiorno a tutti,
mi sapreste dire se Centri di ricerca/Università/EPR/enti pubblici possono entrare a far parte di una rete sottoscrivendo il contratto di rete?
Grazie mille,
Daniela
Ciao Daniela,
la legge 122/2010 che ha modificato sostanzialmente la precedente disciplina sulle reti di impresa prevede testualmente che “con il contratto di reti più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere etc.…” e quindi tendenzialmente direi di no.
Recentemente mi sono imbattuta in un docente che in realtà parlava della possibilità per questi enti di sottoscrivere un contratto di rete ma ad oggi delle 200 reti esistenti non mi risulta che abbiano aderito epr/università.
ciao