Manovra finanziaria e Reti di Imprese

Dopo il varo del Con­siglio dei Min­istri nella riu­nione del 25 mag­gio 2010 e la firma dal Capo dello Stato, il testo della manovra da 24,9 mil­iardi in due anni è stato pub­bli­cato sulla Gazzetta Uffi­ciale Serie Gen­erale n. 125 del 31-5-2010, Sup­ple­mento Ordi­nario n. 144, : DECRETO-LEGGE 31 mag­gio 2010, n.78 “Mis­ure urgenti in mate­ria di sta­bi­liz­zazione finanziaria e di com­pet­i­tiv­ità economica”.

Il testo della manovra (vedi link per il testo com­pleto) , riporta (a pag 132) un arti­colo riguardante le Reti di Imprese. 

ART. 42

1. Con provved­i­mento del Diret­tore dell’Agenzia delle entrate sono sta­bilite le con­dizioni per il riscon­tro della sus­sis­tenza dei req­ui­siti idonei a far riconoscere le imp­rese come apparte­nenti ad una delle reti di imp­rese di cui all’articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 feb­braio 2009, n. 5, con­ver­tito, con mod­i­fi­cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modal­ità e ter­mini di pre­sen­tazione delle richi­este per il riconosci­mento dell’appartenenza ad una rete di imp­rese sono sta­bilite con provved­i­mento del Diret­tore dell’Agenzia delle entrate da adot­tarsi entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vig­ore del pre­sente decreto.

2.Alle imp­rese apparte­nenti ad una delle reti di imp­rese riconosciute ai sensi del comma 1 com­petono van­taggi fis­cali, ammin­is­tra­tivi e finanziari, nonchè la pos­si­bil­ità di stip­u­lare con­ven­zioni con l’A.B.I. nei ter­mini defin­iti con decreto del Min­is­tero dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quar­antac­inque (45) giorni dalla data di entrata in vig­ore del pre­sente decreto.

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