Affidamento di lavori in sicurezza

Il mod­ello di col­lab­o­razione della “Rete di Imp­rese” ha trovato una con­cretiz­zazione nel Decreto Sviluppo (Legge 23 luglio 2009 n. 99). Sulla base degli stretti legami che inter­cor­rono fra i nodi di Rete in mer­ito allo “scam­bio” transazionale di man­od­opera è bene sof­fer­marci ad anal­iz­zare la vigente nor­ma­tiva che regola la tutela dei lavo­ra­tori in mer­ito a salute e sicurezza.

L’affidamento di lavori in regime di Appalto, Prestazione d’opera o Som­min­is­trazione è dis­ci­plinato, per quanto riguarda la tutela degli aspetti iner­enti la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dal testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 81/2008 (e s.m. D.Lgs 106/2009).

Nel caso in cui un impren­di­tore, presso la sua azienda o unità pro­dut­tiva, affidi dei lavori in appalto, è tenuto a pro­muo­vere la coop­er­azione ed il coor­di­na­mento tra le imp­rese, al fine di infor­mare i lavo­ra­tori sui rischi dell’ambiente di lavoro e di  pre­venire ed elim­inare rischi dovuti alle inter­ferenze tra i lavori delle diverse imp­rese coin­volte. Inoltre, la nozione di con­tratto d’appalto include anche i con­tratti di sub-appalto. 

L’attività di coop­er­azione e coor­di­na­mento si con­cretizza nella redazione di un Doc­u­mento Unico di Val­u­tazione dei Rischi Inter­feren­ziali (DUVRI), a carico del datore di lavoro committente.

Resta il fatto che è com­pito di entrambi i datori di lavoro (sia dell’Impresa Com­mit­tente che della/e Imp­rese esecutrici dei lavori):

  • infor­marsi rec­i­p­ro­ca­mente sui rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori;
  • coop­er­are nell’individuazione e attuazione delle mis­ure di pre­ven­zione e pro­tezione e di emer­genza nec­es­sarie a evitare i rischi dovuti alle interferenze.

In sin­tesi, l’obi­et­tivo del D.U.V.R.I. è:

  •  Indi­vid­uare ed anal­iz­zare i rischi inter­fer­enti;
  • Sta­bilire le mis­ure pre­ven­tive e pro­tet­tive conseguenti;
  • Sta­bilire le pro­ce­dure affinché queste ultime siano attuate.

Il campo di appli­cazione del D.U.V.R.I, con la nuova for­mu­lazione del D.Lgs. 106/2009, è anche esteso ai con­tratti rel­a­tivi a:

  1. servizi, per esem­pio di manuten­zione edili ed impiantis­tici, mensa, facchi­nag­gio, ecc…
  2. for­ni­ture, per esem­pio di attrez­za­ture, mac­chine, prodotti, semi­la­vo­rati, ecc…
  3. lavori, per esem­pio di manuten­zione, ristrut­turazione o ampli­a­mento, ecc…

sem­pre a con­dizione che il datore di lavoro abbia la disponi­bil­ità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto.

CASI DI ESCLUSIONE

Vi sono alcune situ­azioni nelle quali viene meno l’obbligo di redazione del DUVRI. Si tratta dei servizi di natura intel­let­tuale, delle mere for­ni­ture di mate­ri­ali o attrez­za­ture, dei lavori o servizi la cui durata non sia supe­ri­ore ai due giorni. Quest’ultima dis­po­sizione opera a con­dizione che le attiv­ità sopra indi­cate non com­portino rischi derivanti dalla pre­senza di agenti can­cero­geni, bio­logici, atmos­fere esplo­sive o altri lavori a ris­chio così come indi­vid­uati nell’allegato XI del T.U.

E’ quindi il caso delle con­sulenze pro­fes­sion­ali, della mera for­ni­tura di mate­ri­ali o di attrez­za­ture, come ad esem­pio la con­segna ed il mon­tag­gio di mate­ri­ali quali materie prime, semi­la­vo­rati o prodotti che devono essere venduti.

Dott. Alessan­dro Laschi e ing. Rossella Napoli

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