Con l’art. 3, comma 4 ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 è stata introdotta la disciplina del contratto di rete.
Leggendo l’articolo, si nota che questo contratto si può identificare, nella pratica, con il contratto di consorzio, disciplinato dagli artt. 2602 e ss. del codice civile.
“Art. 2602 Nozione e norme applicabili. Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 223). Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.….”
Nella legge sulle reti troviamo che :
“Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall’articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.”
In definitiva ci troviamo di fronte a ben 3 entità : Consorzi, Distretti, Reti
Nella speranza che qualche lettore possa aiutarci a dipanare la matassa porto all’attenzione un articolo sui Contratti di Rete in cui trovate anche una definizione di altre forme aggregative : ATI, Join Venture, GEIE
Vedi : Collaborazione tra imprese, una formula vincente! di Cinzia De Stefanis
Ulteriore Bibliografia :





